• legittimo campionamento istantaneo per le acque di scarico

     

     

    Una sentenza che non convince  !

    Un esempio di come la scienza può essere interpretata dai non addetti e che porta a ritenere valido un prelievo istantaneo effettuato anche in assenza del verbale di campionamento.

     

    Secondo i Giudici:

    • … la metodica normale, quale quella del campionamento medio nell’arco delle tre ore, non esclude che l’organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze
    • a fronte di uno scarico da autobotte in corso – dalla durata non prolungata, tanto più in rapporto al tempo richiesto per la normale metodica di campionamento -, già astrattamente idoneo a risultare non conforme alla luce delle modalità di svolgimento come indicate nel capo di imputazione, il campionamento istantaneo, peraltro operato presso due distinti punti di prelievo, costituiva il necessario e ineludibile mezzo di immediata verifica della legittimità
    • non integra un vizio di inutilizzabilità dei campioni e conseguenti analisi, il mancato rispetto del metodo di campionamento “ordinario” né tantomeno l’assenza nei verbali di campionamento – peraltro nel caso di specie solo asserita e non allegata – dei motivi del ricorso al metodo di prelievo istantaneo, atteso che, per quanto sopra esposto, ciò che rileva è la adeguatezza della motivazione con cui l’organo giudicante ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento del caso concreto. Laddove tale motivazione non rileva sul piano della “inutilizzabilità” bensì solo su quello della adeguata rappresentatività – e quindi della efficacia probatoria – del metodo di prelievo utilizzato.

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2019 36701

     

     

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