• nuovo titolare, nuova autorizzazione

    Secondo i Giudici:

    «… secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata “intuitu personae” e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a  munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di “volturare” a suo favore quella già in essere. Si è infatti affermato che in tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione»

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