• prelievo, analisi e campionamento, garanzie difensive

    L’attività di prelievo, campionamento e di analisi ha normalmente natura amministrativa, ma sempre purché sia svolta dagli organi di polizia e di controllo nell’ambito della loro normale attività amministrativa di vigilanza e di ispezione, ossia quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità della attività e non sia ancora emersa nessuna notizia di reato. Tuttavia, proprio perché anche dallo svolgimento di tali verifiche amministrative potrebbero emergere indizi di reato, il legislatore (conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale) con l’art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. proc. pen. ha previsto alcune garanzie difensive nei riguardi dei soggetti interessati proprio per l’eventualità che a seguito delle analisi emergano nei loro confronti indizi di reato. Le previsioni e le garanzie di cui all’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., riguardano dunque i prelievi e le analisi inerenti all’attività meramente amministrativa, ossia appunto alla normale attività di vigilanza e di ispezione. Da tale ipotesi bisogna pertanto distinguere nettamente le analisi ed i prelievi inerenti non ad una attività amministrativa, bensì ad una attività di polizia giudiziaria nell’ambito di una indagine preliminare, per i quali devono invece trovare applicazione le norme dell’art. 220 disp. coord. cod. proc. pen., in base al quale «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice». Pertanto, nel caso di attività di polizia giudiziaria svolta nell’ambito di una indagine preliminare, devono operare «le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum» (Cass. Sez. III, 14.5.2002, n. 23369, Scarpa, n. 221627). In altre parole, l’attività di prelievo e di analisi ha «natura amministrativa… sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, vertendosi in attività amministrativa, è applicabile l’art. 223 disp. att. cit.» (Cass. Sez. III, 16.10.1998, n. 12390, Fecchio). (annulla l’ordinanza, emessa il 3/04/2009 dal Tribunale del riesame di Lecce, con rinvio al Tribunale di Lecce) Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Vidori ed altri.

    Qui la sentenza cass pen 2010 16386

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