• Responsabile tecnico, al via la nuova formazione

    Con due successive deliberazioni (si veda alla sezione circolari / deliberazioni), entrambe datate 30 maggio 2017, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha definito le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche cui deve essere sottoposto il responsabile tecnico ed ha precisato la natura dell’esperienza professionale che deve essere posseduta per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

    L’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste in quella acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

    1. nell’esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
    2. nell’esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
    3. nell’esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
    4. nell’esperienza acquisita come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

    Questo il calendario degli esami:

    PIEMONTE 14 febbraio 2018
    LOMBARDIA 24 gennaio 2018
    VENETO 19 dicembre 2017
    LAZIO 7 febbraio 2018
    CAMPANIA 9 gennaio 2018
    SICILIA 31 gennaio 2018
    SARDEGNA 17 gennaio 2018

    Le materie oggetto di verifica sono suddivise in un modulo generale obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione e per moduli in base alla categoria alla quale si intende iscriversi per abilitarsi.

    I quiz a risposta multipla, oggetto delle verifiche, dovranno essere a breve approvati dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali.

    L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla relativa comunicazione. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

    La delibera in commento prevede poi la dispensa dalle verifiche del legale rappresentante dell’impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni.

    Di notevole interesse la disciplina del periodo transitorio. Si prevede infatti che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti al 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. In tal caso può il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

    Infine, le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

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