• Rifiuti da ciclo urbani, Ordinanza

     

     

    Interessante sentenza del TAR di Catanzaro che si esprime in merito al “conferimento coattivo di rifiuti presso la discarica per rifiuti  speciali pericolosi della Sovreco s.p.a., sita in località Colombra nel Comune di Crotone, di rifiuti urbani non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti da tutti gli impianti di trattamento regionali pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, sino ad un quantitativo massimo di 600 t/giorno, sino al 30.09.2021, con riconoscimento alla proprietaria della discarica di €. 180 per tonnellata di rifiuto, oltre ecotassa, stabilita sulla base di prezzi di mercato praticati per l’operazione di smaltimento di rifiuti  speciali  non pericolosi, lamentando l’abuso dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, la violazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006”.

     

    I Giudici così scrivono nella sentenza:

    …. la Regione Calabria ha, dapprima, conferito i rifiuti presso la discarica della Sovreco s.p.a. in virtù di contratto affidato con procedura di evidenza pubblica oggetto di plurime proroghe fino alla fine del 2018, ma successivamente, a fronte dell’indisponibilità della società a nuove proroghe contrattuali, le ha imposto la prosecuzione dei medesimi conferimenti sulla base di un susseguirsi continuo di ordinanze adottate in via d’urgenza …. Così facendo la Regione Calabria ha illegittimamente imposto una prestazione patrimoniale senza soluzione di continuità a significativo detrimento della iniziativa economica dell’impresa, con sostanziale elusione del termine finale di diciotto mesi di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, nonché dei consolidati principi ermeneutici – in tema di limitazione dell’efficacia temporale dei provvedimenti contingibili e urgenti – applicabili alle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 32 L. n. 833/1978 per un tempo complessivamente eccedente il limite di cui all’art. 191 TUAMB …

    Ancora, a danno dell’impresa, risulta la unilaterale determinazione della tariffa rettificata con il provvedimento del 29 luglio 2021. Come affermato da questo Tribunale in analoga vicenda (v. sent. 476/2021), l’estensione del potere extra ordinem “non può giungere sino all’individuazione di un prezzo imposto. Diversamente opinando, si consentirebbe all’amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost. …

    … Tale potere, da ricondurre al potere contingibile ed urgente ed esercitabile nei limiti sopra accennati, non era, neppure, certamente delegabile posto che.. il potere innominato indica l’Autorità competente e l’eccezionalità della previsione in termini di deroga al principio di legalità, non consente il trasferimento dell’esercizio del relativo potere…

     

     

    Qui la sentenza  TAR Catanzaro 2022 536

     

     

     

     

Comments are closed.