L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell’attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione. Tale previsione, non è connotata da mero formalismo, essendo necessario accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto dell’attività. Sicché, integra il reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’effettuazione di un’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi, che, il titolare di autorizzazione al trasporto di rifiuti e iscritto all’Albo dei gestori ambientali, è abilitata ad impiegare, poiché ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi di trasporto rientrano non soltanto le motrici, ma anche i semi-rimorchi.
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