• Serbatoi carburanti ad uso privato – nuovi obblighi

     

     

    È stata pubblicata la legge n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 – c.d. Decreto Fiscale, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili legate al contrasto alle frodi in materia di accise.

    La norma ha ampliato la platea degli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici tenuti a presentare la denuncia, e a richiedere la correlata licenza fiscale, all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio.


    In particolare:

    1. le nuove disposizioni si applicano agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati (quindi compresi gli usi di carburanti per autotrazione e/o alimentazione di apparecchi a scoppio), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi e che hanno ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio

    2. le cisterne e i serbatoi mobili trasportati in cantiere e contenenti carburanti per il rifornimento sia di macchine operatrici sia di macchinari a scoppio non rientrano nel nuovo provvedimento in quanto tali attrezzature per le loro caratteristiche tecnico-costruttive non rientrano nella definizione di “apparecchi di distribuzione automatica collegati a serbatoi

    3. l’art. 5, comma 1, lettera c), punto 1.2 del ha abbassato da 10 metri cubi a 5 metri cubi la soglia di capacità per l’obbligo di denuncia di esercizio per ottenere la licenza fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c) del Testo Unico delle Accise riguardanti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per usi privati collegati a serbatoi

    4. per i depositi industriali per uso privato (ad esempio depositi di bitumi in silos/cisterne o oli minerali, ecc…) la soglia di capacità per la denuncia di esercizio per ottenere la licenza fiscale di cui al predetto articolo 25, comma 2, lettera a) è stata abbassata da 25 metri cubi a 10 metri cubi.

    5. anche per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, sarà obbligatoria la tenuta del registro di carico-scarico per la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate ovvero su supporto elettronico oppure cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.


    Inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determina n. 240433/RU del 27/12/2019 che stabilisce le modalità per la tenuta semplificata del registro di carico e scarico dei depositi e degli impianti ad uso privato di carburanti.

     
    L’obbligo di denuncia del deposito o del distributore (licenza fiscale) e di contabilizzazione dei prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico decorre dal 1° aprile 2020

     

     

    legge n. 157 2019 agenzia_dogane_modalita_semplificate_di_tenuta_registri_5e31afffac03c

     

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