• sfalci e potature

     

     

     

    Secondo i Giudici:

    … “gli sfalci e potature”, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana.
    Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’articolo 185 Dlgs n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.
    Nella specie, è stato invece accertato che “gli sfalci e potature” derivanti dalla raccolta del materiale arboreo, che si era formato a seguito della tromba d’aria del marzo 2015, non è noto se presso proprietà private o pubbliche, non era destinato agli usi consentiti, bensì si trovava accumulato sul terreno da mesi, senza misure protettive, tant’era vero che era stato attinto da un incendio che aveva richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2020 9348

     

     

     

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