• trabattelli, requisiti

    articolo estratto dalla rivista Ambiente e Lavoro

     

    Nelle attività ove è previsto l’impiego di trabattelli il lavoratore è esposto ai rischi di instabilità e di caduta dall’alto che possono provocare morte, lesioni al corpo e danni alla salute.

    I requisiti essenziali che i trabattelli debbono possedere sono:

    – la stabilità al ribaltamento laterale,

    – la sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio,

    – la sicurezza durante l’uso.

    Per stabilità al ribaltamento laterale si intende la capacità che ha un trabattello ad opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento laterale con una rotazione intorno ad un asse passante per la base dei due montanti. Essa è dovuta al comportamento del lavoratore che si pone lateralmente al trabattello per cui il suo baricentro cade fuori dalla base di appoggio o che esercita forze sostanzialmente parallele all’impalcato (quando per esempio adopera un trapano) pur avendo il baricentro entro la base di appoggio del trabattello. L’articolo 140 del d. Lgs  81/08 al comma 1 prevede che “I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati” . Ulteriore risvolto su cui il legislatore pone l’attenzione ai fini della stabilità (art. 140 comma 2) è il bloccaggio delle ruote che “devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota”. I trabattelli “devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII” (art. 140 comma 3). Essi devono dunque essere costruiti in conformità alla UNI EN 1004 e certificati in tal senso da un laboratorio “ufficiale” tra cui rientra quello dell’INAIL di Monte Porzio Catone (RM).

    La sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e l’uso deve essere garantita dal fabbricante che conosce esattamente le caratteristiche delle attrezzature ed i vincoli nell’utilizzo attraverso le indicazioni obbligatorie. Esse devono essere esaurienti. La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 novembre 2006 n. 30 “Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione” dispone che “considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.

    I trabattelli, essendo luoghi di lavoro su superfici orizzontali, debbono essere dotati, inoltre, di idoneo parapetto che, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, deve possedere le caratteristiche adeguate per tener conto delle azioni trasmesse dal lavoratore in caso di appoggio contro lo stesso.

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