Le imprese iscritte all’Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.
Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2018..
Ricordiamo che, già a decorrere dal 2015, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, viene inviato, a tutte le imprese, un avviso di pagamento tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC di dell’impresa, oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria delle imprese iscritte che non posseggono una PEC o la cui PEC risulti non attiva, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
All’interno del sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante carta di credito, MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancari (esclusi: Poste Italiane e Banco Posta), TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto.
Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce “Login Imprese“.
Pagando direttamente on-line tramite l’area riservata il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.
Ricordiamo infine che, per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50.00.
L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, D.M. n. 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).
Articolo estrapolato dal sito della Camera di Commercio