• attività di magazzinaggio connesse al trasporto

    Seveso III, pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la risposta al quesito sull’assoggettabilità al d. Lgs.105/2015 per le attività di magazzinaggio connesse al trasporto.

    Risposta:
    a) L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
    b) Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

    La risposta puoi scaricarla qui quesito_13_26giu2017

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