• Responsabilità del preposto, violazione della regola cautelare di cui al citato art. 19

    Secondo i Giudici:

    .. ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Rv. 269972; n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853).
    Trattasi di responsabilità che non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (cfr. sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854), rientrando tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella del capo cantiere), garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem [cfr. sez. 4 n.4340 del 24/11/2015 Ud. (dep. 02/0272016), Rv. 265977, in fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero quotidianamente all’interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno.

     

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 43853

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