• Caduta a seguito di sfondamento del lucernario. Lavori in quota DPI DPC

    Secondo i Giudici:

    • occorre sottolineare che l’art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 non impone, per i lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l’adozione di misure di protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali. A ciò si aggiunga che l’art.115 del d.lgs. n. 115 del 2008, stabilendo che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature, conferma la possibile sufficienza dei soli dispositivi di sicurezza individuale. Da tale premessa deriva la manifesta illogicità della motivazione che si limiti, in presenza di dispositivi di sicurezza individuali, potenzialmente idonei a paralizzare il rischio della caduta dall’alto, ad affermare la imprescindibilità delle misure di protezione collettive e più precisamente di una specifica misura di protezione collettiva (rete sotto il lucernario anziché sopra il lucernario), dovendosi chiarire le ragioni per cui, in considerazione della specificità dei lavori o delle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in concreto adottati, questi risultino inadeguati o insufficienti. Risultano, dunque, fondati il secondo, terzo e quarto motivo, mentre risulta irrilevante il difetto di motivazione in ordine all’approvazione del piano di lavoro da parte della A.s.l., trattandosi di una circostanza che non è prevista dalla normativa anti-infortuni quale causa di esonero della responsabilità e viene meno l’interesse all’esame del quinto e sesto motivo, che concerono punti consequenziali a quello oggetto di riforma (abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e trattamento sanzionatorio)….
    • … la sentenza impugnata fonda la responsabilità di tutti gli imputati su un asserito obbligo generale ed incondizionato di predisporre, in caso di lavori in quota, dispositivi di sicurezza collettivi in aggiunta a quelli individuali, mentre dal combinato disposto degli artt. 115 e 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 si ricava il carattere prioritario ma non imprescindibile delle misure di protezione collettive, le quali devono necessariamente essere previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori, risultino inadeguate, dovendo, però, tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell’organo giudicante...

    Qui la  sentenza cassazione penale 2018 5477

     

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