• Lavorazioni da eseguire ad altezza superiore ai due metri, obbligo di parapetti, impalcature, ponteggi o altre opere

    Secondo i Giudici:

    • L’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare. Sicché, in tema di infortuni sul lavoro, l’uso delle cinture di sicurezza – misura di carattere generale e imperativo – deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt’al più, ad attenuare soltanto il rischio.
    • In tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. (Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014,c Scarselli: fattispecie relativa alle lesioni “da caduta” riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla configurabilità della responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un’idonea impalcatura – “trabattello” – nonostante il lavoratore avesse concorso all’evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 23140

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