• Caratterizzazione sito potenzialmente inquinato e materiali di riporto

     

    Nella sentenza del TAR Brescia ci sono alcune considerazioni utili per la caratterizzazione e l’analisi di un sito inquinato:

     

    • …. i materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti del test di cessione, mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come “fonti di contaminazione”, con la conseguenza che le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti debbono, in tal caso, essere verificate in relazione alla destinazione impressa all’area in questione dallo strumento urbanistico vigente. Ne deriva che solo “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.”. (Relazione MATTM prot. n. 20013 del 10 ottobre 2018 (deposito dd. 6 novembre 2018 in N.R.G. 849/2018).
    • “come proposto dalla ditta, tutti i materiali con percentuale in volume di materiale antropico inferiore al 20% (per i quali l’analisi sarà eseguita sul materiale vagliato ai 2 cm ed il test di cessione DM 5/02/98 per la conformità alle acque sotterranee) saranno considerati “riporti” mentre quelli con % superiore al 20 saranno considerati “rifiuti” (l’analisi sarà sul tal quale e l’eluato sarà determinato ai fini della classificazione come rifiuto); tali % verranno determinate nell’orizzonte di terreno prelevato dalla cella posto all’interno della cassetta catalogatrice; al rinvenimento di materiale di riporto anche in 1 solo dei 5 sondaggi previsti per ciascun lotto/cella, l’intera cella verrà considerata “materiale di riporto”, in analogia con quanto previsto per i rifiuti per i quali al rinvenimento di 1 solo dei 5 sondaggi previsti per ciascun lotto/cella l’intera cella viene considerata “rifiuto”.
    • la richiesta di effettuare 5 sondaggi per ogni cella 15x15metri si è confermata quindi quella più adeguata, in quanto se fosse stato effettuato un unico sondaggio centrale, come originariamente proposto dal Versalis, solo il 31% delle celle indagate sarebbe stato classificato come rifiuto, in ragione dell’estrema eterogeneità dei materiali interrati.

     

    Qui la sentenza TAR Brescia 2019 787

     

     

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