• Ordine di rimozione e ordine di caratterizzazione del sito

     

     

    Così decidono i Giudici del TAR di Brescia in merito ad una ordinanza sindacale, con la quale, sulla base della nota del NOE, è stata ingiunta alla ricorrente l’elaborazione di un piano di bonifica, nonché di rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati su un’area produttiva:

     

    • Il Collegio … ha accolto la domanda di accesso, osservando che gli accertamenti effettuati dalle autorità amministrative nell’ambito di un’indagine penale diventano accessibili, secondo le regole ordinarie, dopo che siano stati utilizzati quale motivazione di un provvedimento amministrativo. Nello specifico, l’interesse all’accesso, ai fini della difesa in giudizio, è implicito nell’impugnazione del provvedimento che richiama le analisi dell’ARPA …
    • La circostanza che l’impiego di prodotti di amianto o contenenti amianto risulti vietato a partire dalla legge 257/1992 non modifica la qualificazione dei materiali come rifiuti abbandonati, e neppure la qualificazione come rifiuti pericolosi, in quanto la condizione giuridica dei rifiuti deve essere riferita al momento della scoperta, ossia al presente. Non è quindi rilevante quello che il proprietario dell’area poteva fare in passato con l’amianto. Rileva unicamente che nella sfera di controllo del proprietario dell’area si trovino attualmente dei rifiuti contenenti amianto, e dunque pericolosi
    • Il confronto disposto dal TAR è iniziato con la conferenza di servizi tenutasi il 21 marzo 2018 (v. documentazione depositata dal Comune il 3 maggio 2018, e memoria dalla ricorrente del 18 maggio 2018). In particolare, la conferenza di servizi ha invitato la ricorrente a smaltire i rifiuti presenti nei punti C1, C1-bis, C1-ter, e a predisporre un piano di indagine preliminare con la descrizione dei campionamenti da eseguire nel terreno circostante. La ricorrente ha presentato il suddetto piano in data 6 aprile 2018, dopo l’asportazione dei rifiuti. Il piano prevedeva il prelievo di campioni dai punti C1, C1-bis, C1-ter, e l’estensione della verifica ai limitrofi punti 2-3-4-5. L’ARPA ha dato il proprio assenso il 20 aprile 2018, indicando i parametri da ricercare, in aggiunta all’amianto, sui campioni prelevati (As, Cd, Co, Cu, Cr VI, Cr tot, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, Idrocarburi pesanti C>12).
    • Risulta infatti legittimo che il sindaco disponga la rimozione dei rifiuti abbandonati, ai fini dell’avvio a recupero o smaltimento, e contestualmente anticipi uno degli esiti possibili del seguito della procedura, ossia l’obbligo di bonifica per l’ipotesi di accertamento della contaminazione delle matrici ambientali. In questo modo, il sindaco non si appropria di competenze dirigenziali, ma fornisce al destinatario dell’ordinanza un quadro degli adempimenti che potrebbero subentrare una volta rimossi i rifiuti ed effettuata la caratterizzazione dell’area (Per quanto riguarda la competenza del sindaco, espressamente prevista dell’art. 192 comma 3 del Dlgs. 152/2006 in relazione all’ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, la giurisprudenza ritiene che questa norma, in quanto disposizione speciale sopravvenuta, prevalga sul principio di devoluzione dei compiti gestionali ai responsabili degli uffici previsto dall’art. 107 comma 5 del Dlgs. 267/2000 (v. recentemente CS Sez. V 8 luglio 2019 n. 4781))
    • Per quanto riguarda la scelta di associare all’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati un ordine di caratterizzazione dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, si può ritenere che tale combinazione sia legittima. La caratterizzazione è infatti il punto di congiunzione tra la fase di allontanamento dei rifiuti, necessariamente collocata nell’immediatezza della scoperta, e la fase successiva ed eventuale di bonifica dell’area. La presenza di rifiuti incontrollati è un potenziale veicolo di trasferimento degli inquinanti nelle matrici ambientali, e dunque nel momento in cui si effettua la rimozione occorre accertare se vi siano situazioni di contaminazione. In questo senso può essere interpretato l’art. 239 comma 1-a del Dlgs. 152/2006, che disciplina le verifiche da svolgere a seguito della rimozione dei rifiuti.
    • La bonifica riguarda operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, e si fonda sul diverso presupposto del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Oltretutto, l’individuazione del responsabile della contaminazione, soggetto tenuto alla bonifica, rientra nella competenza della Provincia (v. art. 242-244 del Dlgs. 152/2006).

     

    Qui la sentenza TAR Brescia 2020 114

     

     

     

     

     

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