• COVID, deposito temporaneo rifiuti

     

     

    L’articolo 113-bis della Legge 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (in vigore dal 30 aprile) ha introdotto durante l’esame al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.

    Nel dettaglio, l’articolo in esame dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall’art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) è consentito derogare:

    – al quantitativo massimo ammesso, che può essere raddoppiato;

    – al limite temporale massimo, che può essere elevato da un anno (termine attualmente vigente) fino a 18 mesi.

    Si osserva che non viene fissato alcun termine per l’operatività della deroga prevista dall’articolo in esame.

     

    Articolo 113-bis 
    Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale
    1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi

     

     

     

     

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