• farina di vinaccioli disoleata, è un combustibile

     

     

    Il 21 agosto 2019 entrerà in vigore il decreto del Ministro dell’Ambiente 29 maggio 2019, n 74 che consente l’uso della farina di vinaccioli disoleata come biomassa utilizzabile come combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 in materia di inquinamento atmosferico (Allegato X, Parte II, Sezione 4).

    Il decreto stabilisce le caratteristiche e le condizioni di utilizzo della farina di vinaccioli (Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione) come prodotto combustibile sia in impianti di combustione ad uso produttivo, sia in impianti termici civili (impianti destinanti al riscaldamento dei locali).

    Queste sono le caratteristiche che deve possedere il combustibile

     

     

     

    qui il DM 29 maggio 2019 n. 74

     

     

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