• Regolamentazione dell’utilizzo dei materiali plastici da parte del Comune di Andria

     

    La ditta Matarrese Service s.n.c. dei F.lli Matarrese, ha impugnato l’ordinanza n. 185 del 12.04.2019 adottata del Sindaco del Comune di Andria, con cui il primo cittadino ha ordinato che le imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande di utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori in materiale biodegradabile e compostabile certificato.

     

    I Giudici del TAR Puglia hanno invece hanno annullato questo atto in quanto:

    Il Comune non ha alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l’utilizzo dei materiali plastici, in difetto di normativa primaria. Non può infatti essere richiamata la direttiva (UE) 2019/904, entrata in vigore il 2 luglio 2019, che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021: è appena il caso di rammentare che la competenza ad adottare le misure di recepimento spetta allo Stato e non al Comune. Nè sono invocabili gli artt. 181, 182 e 182 bis del codice dell’ambiente, che, dettando norme in materia di riciclaggio e recupero dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti, non riguardano la regolamentazione dell’uso della plastica e non possono pertanto legittimare l’ordine,  per le imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande, di “utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori, in materiale biodegradabile e compostabile certificato”. In astratto, e in presenza dei presupposti che ne legittimano l’esercizio, l’unico strumento utilizzabile da parte del Comune è il potere extra ordinem.

     

    Qui la sentenza TAR Puglia 2019 1063

     

     

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