• le emissioni non possono essere penalmente moleste se autorizzate

    Il principio di diritto ormai consolidato prevede che il reato di cui all’art. 674 c.p. non sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Questo principio deve essere confermato, non potendosi ritenere sufficienti a superarlo alcune decisioni in senso contrario, che si sono limitate a richiamare alcune massime espressione del precedente orientamento, senza apportare particolari argomentazioni avverso l’interpretazione che qui viene ribadita.

    Inoltre secondo i Giudici: Le immissioni per assumere carattere molesto devono essere avvertite da una pluralità di cittadini e non da una sola persona e devono superare i parametri stabiliti per legge, in quanto, diversamente, può configurarsi soltanto l’illecito civile ex art. 844 cod. civ. e non la fattispecie penale contestata.

    cass penale 2017 26339

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