• Messa in riserva e deposito controllato – Differenza

    La messa in riserva – da distinguere dal deposito controllato, libero alle condizioni di legge; da quello preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; dal deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero e, da ultimo, dalla discarica abusiva, se l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi – deve esser ravvisata qualora il materiale sia in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) (tra le altre, Sez. 3, n. 38676 del 20/5/2014, Rodolfi; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni; Sez. 3, n. 19883 dell’11/3/2009, Fabris). Fattispecie: operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (cavi elettrici) mediante un macchinario predisposto per la separazione del conduttore metallico dalla guaina isolante.
    La messa in riserva costituisce un’attività prodromica al recupero dei rifiuti, da intendersi – giusta art. 183, comma 1, lett. t), d. lgs. n. 152 del 2006, come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti stessi di “svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. Dunque, come operazione preliminare e strumentale ad una diversa e successiva attività, quella propriamente di recupero nei termini da R1 a R12, e da non confondere con queste ultime, che debbono costituire oggetto di specifica autorizzazione. Quanto indicato, trova conferma nella lett. aa) del citato art. 183, comma 2, contenente la definizione di “stoccaggio” quale “attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”. 
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