• Obbligo della comunicazione per evento POTENZIALMENTE INQUINANTE

    La mancata tempestiva e formale comunicazione ex d. Lgs 152/2006 alle Autorità del verificarsi dell’evento potenzialmente inquinante costituisce reato anche se le soglie di contaminazione non sono superate. Con sentenza 15 marzo 2017, n. 12388 la Corte di Cassazione ha effettuato una ricognizione sulla portata dell’articolo 257 del d. Lgs 152/2006 che punisce con l’arresto fino ad un anno l’omessa denuncia (ex articolo 242, stesso decreto, in materia di bonifica di siti inquinati) alle Autorità competenti di ogni evento “che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” da parte del responsabile e secondo le modalità ex articolo 304 del Codice ambientale.

    Infatti, l’art. 304 prevede, al secondo comma, che le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, da effettuarsi, ai sensi del comma 1, quando un danno ambientale non si è  ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, devono  essere precedute “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”.
    La mancata effettuazione della comunicazione è sanzionata dall’art. 257,  comma primo, d.lgs. 152\06.

    cass penale 12388 2017

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