• recupero dei rifiuti ex art. 216, soggetto ad AUA

    Secondo il TAR

    … nel nuovo regime introdotto dall’art. 3 del DPR 59/2013 (che a sua volta si fonda sull’art. 23 del DL 9 febbraio 2012 n. 5) l’AUA è necessaria quando siano svolte attività che in precedenza erano subordinate a specifici titoli autorizzativi, come avveniva nel caso della ricorrente per lo scarico di acque di prima pioggia e per le emissioni in atmosfera;

    (d) se è necessario il rilascio dell’AUA, la procedura semplificata dell’art. 216 del Dlgs. 152/2006 risulta inapplicabile nella formulazione originaria, in quanto alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti deve essere allegata l’AUA. Quest’ultima diventa quindi una condizione di efficacia della comunicazione;

    (e) nel caso di attività già avviate, che avevano originariamente ottenuto i titoli autorizzativi ora assorbiti nell’AUA, l’onere di allegazione dell’AUA può essere qualificato come una condizione risolutiva, per evitare le conseguenze antieconomiche della sospensione delle lavorazioni. Pertanto, sarà la mancata richiesta (o il diniego di rilascio) dell’AUA a determinare la cancellazione dell’impresa dal registro provinciale dei gestori dei rifiuti, quando sia trascorso un ragionevole periodo di tolleranza

    L’Ordinanza può essere scaricata qui TAR Brescia 2017 556

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *