Secondo i Giudici:
Ai sensi dell’art. 278 d.lgs. n. 152/2006, comma 1, di cui la revoca impugnata costituisce applicazione, nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, : a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti ed alle attività per i quali vi è violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti ed alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente.
I poteri di ordinanza di cui all’art. 278 cit. devono essere esercitati secondo un criterio di gradualità e progressività e, nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione, devono essere finalizzati, in sede di primo intervento, alla eliminazione delle irregolarità tramite la riduzione a conformità delle attività autorizzate, e solo quale extrema ratio, nel caso in cui persistano le violazioni, possono culminare nella revoca dell’autorizzazione unica ambientale. L’operatività del meccanismo della revoca, nella logica della norma, presuppone che si verifichino due condizioni, tra loro alternative, in presenza di violazione delle prescrizioni autorizzative, ossia che sia mancato l’adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, oppure che la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o danno per la salute o per l’ambiente. In tal caso la revoca, quale espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione, riveste una evidente connotazione di tipo sanzionatorio, dal momento che il ritiro dell’atto ampliativo è determinato e vincolato al riscontro della violazione delle condizioni e delle prescrizioni poste a base di un’autorizzazione amministrativa, e quindi del principio di lealtà e correttezza da parte del destinatario dell’atto.
Qui la sentenza TAR Pesacara 2018 316