Secondo i Giudici:
.. in effetti, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 10, del testo unico dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione da parte del Comune delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34). In particolare, il provvedimento di inibizione dell’attività insalubre di un’industria deve essere preceduto, come avvenuto, dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l’inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità (cfr. T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, 13 ottobre 2017, n. 625).
Qui la sentenza Consiglio di Stato 2018 6824
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