• Conferenza di Servizi. Comuni, ARPA ed USL

     

     

    Secondo i Giudici

    • … la partecipazione del Comune … alla Conferenza di Servizi, pur obbligatoria, non è avvenuta ai fini dell’acquisizione di uno titolo abilitativo specifico (parere, nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato), bensì per acquisirne le valutazioni, in linea con la natura istruttoria che la giurisprudenza usualmente attribuisce a tale modulo procedimentale ai fini dell’autorizzazione degli impianti di cui trattasi … un eventuale parere contrario di tale ente all’intervento oggetto della Conferenza non è idoneo, di per sé, “ad impedire la conclusione del procedimento solo perché quel parere è stato acquisito nell’ambito di una conferenza di servizi” … né tantomeno determinare, in caso di “dissenso”, l’effetto di spostamento della competenza in capo al Consiglio dei Ministri, secondo il meccanismo previsto dall’art. 14 – quater, comma 3, della l. n. 241/90, nel testo all’epoca vigente … la stessa previsione del TUEL fa salve le attribuzione delle amministrazioni statali e regionali nelle stesse materie, a ben vedere è proprio la natura, ad un tempo generale ma territorialmente delimitata, delle competenze comunali, ad escludere che tale ente possa essere tout court annoverato tra le amministrazioni specificamente preposte alla tutela di interessi sensibili, nel senso fatto proprio dall’art. 14 – quater della l. n. 241/90 (nel testo anteriore alle modifiche apportata dal d.lgs. n. 127 del 2016). 
    • …. ARPA Puglia, come le omologhe Agenzie istituite nelle altre Regioni, non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti in quanto svolge esclusivamente un’attività di carattere tecnico scientifico a supporto degli enti cui spetta l’esercizio delle funzioni amministrative a tutela dell’ambiente, secondo le rispettive competenze.
    • Quanto detto vale anche per le ASL, la cui partecipazione alla Conferenza di Servizi non è contemplata né dall’art. 29 – quater del d.lgs. n. 152 del 2006, né dall’art. 208 del medesimo decreto.
      Al riguardo, questo Consiglio, con la sentenza n. 983 dell’11 febbraio 2019, ha infatti avuto modo di chiarire che nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o della VIA) non è generalmente obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria (prescritta nelle sole ipotesi disciplinate dall’art. 9 della legge n. 221/2015) salvo che, in base al principio di precauzione, concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica.

     

    I Giudici confermano la sentenza del TAR e per l’effetto annullano l’Autorizzazione Integrata Ambientale reputando “reputa fondati i rilievi dei Comuni originari ricorrenti che hanno ravvisato nelle determinazioni della Provincia evidenti profili di illogicità e irragionevolezza.”. Queste in particolari le ragioni di tale illogicità:

    • .. Non è oggetto di contestazione che l’autorizzazione originaria, nella cui titolarità …. è succeduta, prevedesse l’obbligo di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche anche nella fase di post chiusura, per almeno trenta anni .. In linea di principio, quindi, per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche non occorre necessariamente incrementare la volumetria di discarica …  non è stata fornita una specifica dimostrazione relativa alla necessità di aumentare la volumetria del III lotto esattamente nella misura individuata da …  , la quale, di fatto, per la sua entità, configura una nuova discarica al di sopra di quella esistente.
    • della convenienza economica di una soluzione non è più possibile discettare in sede di assolvimento di un obbligo già assunto con il rilascio dell’autorizzazione originaria

     

    qui è possibile scaricare la sentenza del CdS 2019 5984

     

     

     

     

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