• rifiuti urbani, esenzione dall’obbligo di tenuta dei formulari di identificazione

     

     

    Secondo i Giudici:

    L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

    1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

    2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza soluzione di continuità.

    Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino (con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l’obbligo del formulario. Tale interpretazione è confermata, adesso, dal successivo Dlgs 152/2006, che ha definitivamente formalizzato l’interpretazione che qui si è indicata. 

     

    ed inoltre:

    Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il centro di trasferimento si pone all’interno del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, conseguentemente, avrebbe omesso di qualificare l’attività del Centro di Trasferenza come “raccolta” o come “stoccaggio”, perché, solo nel secondo caso, l’esenzione dall’obbligo di cui si dice potrebbe ritenersi esclusa.

    … posto che, come già si è detto, ad essere esentata dalla
    compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti è, solamente la “prima raccolta” dei Rifiuti Urbani e non la loro successiva gestione, diventa irrilevante accertare quale sia l’attività compiuta nel centro di trasferenza, sia essa di stoccaggio o di travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo perché, comunque, non può considerarsi una nuova raccolta, essendo preceduta da un deposito di rifiuti originati da una precedente raccolta. 

     

    Qui è possibile scaricare la sentenza Cassazione civile 2020 4961

     

     

     

     

     

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