Secondo i Giudici:
.. Nel caso di specie, dunque, l’accordo tra il Politecnico e l’Unione, oggetto dell’originario gravame, va bene qualificato come un appalto di servizi, per tale vincolato al rispetto delle regole di evidenza pubblica nazionali ed europee.
Non è infatti in discussione la natura scientifica delle prestazioni svolte dal Politecnico, né la riconducibilità delle stesse all’ambito di attività propria dell’Istituto, ma appare decisiva, per le ragioni in precedenza esposte, la natura onerosa del rapporto nonché la circostanza che l’utilitas corrispettiva del prezzo pagato venga incamerata nel patrimonio dell’ente locale (al fine strumentale di assolvere ad un proprio interesse, primario).
Il tutto, dunque, secondo una funzione pratica di patente scambio di utilità economiche, suggellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 Cod. civ..
A ciò aggiungasi che le stesse prestazioni dedotte nella convenzione attingono – al di là degli aspetti più propriamente scientifici e di ricerca – anche l’attività di programmazione operativa: ai sensi dell’articolo 2, viene infatti prevista la produzione (secondo precise fasi temporali) dei seguenti elaborati: “Relazione metodologica e di obiettivi con esplicitazione degli approfondimenti conoscitivi necessari”; “Presentazione documento di sintesi delle analisi ambientali”; “Consegna del materiale cartografico e descrittivo/argomentativo corrispondente al quadro conoscitivo della bozza di Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, con particolare riferimento alla componente ambientale […]”; “Presentazione degli elaborati definitivi cartografici, descrittivi e normativi del PGT per la componente ambientale”.
Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati
La sentenza puoi scaricarla qui CdS 2017 1418