• scusabilità dell’ignoranza della legge penale

    Secondo i Giudici:

    va ribadito il principio che la scusabilità dell’ignoranza della legge penale, può essere invocata dall’operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione (così Sez.3, n. 35694 del 05/04/2011, Pavanati, Rv. 251225), in quanto i limiti della inevitabilità, e quindi della non colpevolezza, dell’ignoranza della legge penale, che scusa l’autore dell’illecito, debbono essere in ogni caso individuati in relazione allo specifico soggetto agente: mentre per il cittadino comune è sufficiente l’ordinaria diligenza nell’assolvimento di un dovere di informazione di tipo generico, attraverso la corretta utilizzazione dei normali mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga, tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. “Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto”. (cfr. SSUU, n. 8154 del 10/6/1994, P.G. in proc. Calzetta Rv. 197885, Sez. 5, n. 41476 del 25/9/2003, Izzo, Rv. 227042, Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Picconi, Rv. 238600).

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 34522

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