• non lo è senza sistema stabile di collettamento al ricettore

    Secondo i Giudici:

    l’azienda di cui Adamo era il legale rappresentante svolgeva un’attività di pulitura e confezionamento di ortaggi (in prevalenza patate) prodotti da terzi e che le acque reflue derivanti dal loro lavaggio, venivano convogliate in due vasconi situati nel cortile dell’azienda, dai quali venivano prelevate attraverso due elettropompe per poi essere scaricate su un terreno adiacente, di proprietà del figlio dell’imputato, del tutto privo di colture, nel quale si erano conseguentemente determinati fenomeni di “lagunaggio” e di
    vegetazione spontanea. A fronte di tale attività, Adamo non aveva compiuto alcuna comunicazione in ordine alla utilizzazione agronomica dei reflui, né si era munito di alcuna autorizzazione. Inoltre, dal registro di carico e scarico dell’azienda era emerso che solo in due occasioni le acque erano state conferite ad una autobotte, in vista del successivo recapito in discarica.

    A fronte degli accertamenti fattuali testé riassunti, come puntualmente posto in luce dal tribunale pugliese deve escludersi che, nella specie, fosse applicabile la disciplina degli scarichi, invocata dall’odierno ricorrente.
    Secondo quanto stabilito dall’art. 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. n. 152 del 2006, per “scarico” deve, infatti, intendersi “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”.
    Presupposto per l’applicazione della disciplina delle acque è, dunque, che si sia in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori sopra specificati ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Per converso, in tutti i casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore deve applicarsi, invece, la disciplina sui rifiuti, che secondo la previsione dell’art. 185, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006 opera, appunto, anche in relazione alle “acque di scarico”, a condizione che le stesse siano disciplinate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento; rinviando l’art. 183, comma 1, lett. hh), per la nozione di scarico, proprio a quella offerta dal citato art. 74 … Conseguentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in caso di raccolta di reflui in vasche, con successivo sversamento in un terreno e ruscellamento in un torrente, non potesse trovare applicazione la disciplina sugli scarichi, non potendo il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale essere considerato “diretto” e non essendo lo stesso attuato senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento ….

    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 38848

     

Comments are closed.