• scarico azienda vinicola

    ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi e autorizzazioni – Assimilazione di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche – Azienda vinicola – Artt. 101 c.7, 137 c.1 d.lgs. n.152/06.
    Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, l’assimilazione di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie. Fattispecie: un’azienda vinicola, effettuava lo scarico non autorizzato in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti da attività di cantina.
    INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di scarico – Immissione discontinua o occasionale – Irrilevanza – Nesso funzionale e diretto – Disciplina applicabile – Giurisprudenza.
    Lo “scarico” viene definito dall’art. 74, comma 1, lett. ff) d.lgs. 152\06 come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. L’immissione occasionale, originariamente prevista dal previgente d.lgs.152/99, non è più contemplata dalla normativa attuale, pur mantenendo rilevanza con riferimento alla disciplina sul divieto di abbandono di rifiuti. Da ciò consegue che la disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale. In ogni altro caso, nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà la disciplina in tema di rifiuti, ove configurabile. La giurisprudenza ha anche evidenziato la irrilevanza, in ordine alla nozione di scarico, di considerazioni attinenti alla accidentalità dello scarico stesso o alla sua episodicità, pur dandosi atto che, nel caso di uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non possa pretendersi la presentazione da parte di quest’ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione (Sez. 3, n. 5239 del 15/12/2016 (dep. 2017), Buja; V. anche Sez. 3, n. 47038 del 7 /10/2015, Branca).
    La sentenza può essere scaricata qui Cassazione Penale 2017 38946
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