• inquinamento ambientale e sequestro preventivo depuratore

    Ogni compromissione o deterioramento dell’ambiente significativo e misurabile è condizione sufficiente del “fumus” del delitto di inquinamento ambientale (articolo 425-bis. c.p.) che legittima il sequestro preventivo.
    Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 10 agosto 2017, n. 39078 confermando il sequestro preventivo di un depuratore che versava in un corpo idrico recettore reflui maleodoranti configurando una ipotesi di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale.

    Il ricorrente lamentava l’illegittimità del sequestro per il fatto che la compromissione o il deterioramento dell’ambiente non fossero “significativi e misurabili”, visto che non erano rilevanti ed erano stati episodici.
    Per i Supremi Giudici, ai fini del “fumus commissi delicti” (probabilità di consumazione del reato) che legittima il sequestro preventivo, la situazione di compromissione o deterioramento dell’ambiente deve essere significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente) in tutti i casi in cui si verifichi. Nel caso di specie la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai Giudici del merito anche tenuto conto del danno alla collettività documentato dalle lamentele dei cittadini.

    Secondo i Giudici:

    .. il Tribunale del Riesame ha correttamente attribuito a questi aggettivi il significato ampio che già il legislatore del 2006, all’art. 300 d. Lgs. 152/06 aveva riconosciuto, e cioè che la situazione di compromissione o deterioramento dell’ambiente (sul cui significato si richiama il precedente di questa Sezione n. 46170/16, Rv 268060) debba essere significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente), il che è nel caso di specie sulla base della prospettazione accusatoria, considerato che i tecnici dell’ARPA hanno riscontrato in plurime occasioni le violazioni di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché, per tre volte, il superamento dei limiti di determinate sostanze. La legge ha volutamente utilizzato degli aggettivi generici, sebbene stringenti per l’operatore, perché ha reso penalmente rilevanti tutti quei casi in cui la compromissione o il deterioramento dell’ambiente siano significativi o rilevanti e misurabili. Ora la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai Giudici, anche tenuto conto del
    danno alla collettività ..

    La sentenza si può scaricare qui Cassazione Penale 2017 39078

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