• inosservanza prescrizioni

    Secondo i Giudici:

    …  il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria; e, per altro verso, “consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo” (così Sez. 3, n. 24334 del 13/05/2014, dep. 10/06/2014, Boni e altro, in motivazione). 
    In questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo; tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti. 
    Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali contesti. 
    A tal fine, peraltro, l’art. 278 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, “ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279, e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria”, stabilendo che sia nel caso in cui si manifestino o comunque si determinino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente, sia nel caso di mere irregolarità, l’autorità preposta possa esercitare la diffida, assegnando un termine entro il quale eliminarle. 
    Ovviamente, l’ampiezza delle prescrizioni, sia quelle dell’autorizzazione che quelle “altrimenti imposte”, non può sconfinare nell’arbitrio, sicché ove la prescrizione non sia in alcun modo ricollegabile alle esigenze di precauzione e di controllo sottese all’investitura del potere autorizzazione in capo all’amministrazione pubblica, il provvedimento sarà affetto da eccesso di potere (così, con riferimento al citato art. 24, comma 4, D.P.R. n. 203 del 1988, Sez. 3, n. 4514, 3/02/2006; nonché, relativamente a fatti rientranti nell’attuale disciplina, Sez. 3, n. 29967 del 27/07/2011). 

    La sentenza si può scaricare qui Cassazione Penale 2017 34517

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