• La Sansa è rifiuto

    I Giudici contestano che la sansa già in fase di produzione possa essere considerata sottoprodotto, in ragione della tipologia tradizionale a tre fasi del frantoio di provenienza, “asciutta e compatta” “sì da non abbisognare di un ulteriore trattamento e sì da condurre a far escludere la applicabilità alla fattispecie del costante indirizzo di questa Corte che ha individuato nel procedimento di asciugatura ed essicazione della sansa un trattamento diverso dalla normale pratica industriale con conseguente riconducibilità appunto, nella categoria dei rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 773 del 25/11/2009, Guerrieri, Rv. 245900). “

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 4952

     

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