Il fatto riguarda un ricorso contro la sentenza che dichiarava un imprenditore responsabile del reato di cui all’art. 256 del d. Lgs n.152/2006 – perché in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, II/Z recuperava, trasportava e commercializzava kg 6.690 di rifiuti plastici non pericolosi, immettendoli all’interno del container XLXU6163054 destinato alla Cina.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione
il materiale plastico di cui all’imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a)-(trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione) che quelli della lett. c)- dell’art 184-bis d.lgs 152/2006 (non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile – pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali).
qui la sentenza Cassazione penale 2018 39400
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