• solo lo Stato competente per l’End of Waste

    In materia di End of waste, la direttiva 2008/98/CE va interpretata nel senso di attribuire solo allo Stato il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale; negando quindi alle Regioni tale prerogativa.
    Il Consiglio di Stato (qui la sentenza CdS 2018 1229) ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 6, Direttiva 2008/98/Ce (Direttiva rifiuti), laddove a livello comunitario non siano stabiliti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso, senza poter delegare tale potere alle Regioni.
    Lo strumento legislativo dello Stato si concretizza nei decreti del Ministero Ambiente, che possono caso per caso autorizzare la natura di End of waste di un materiale; la sentenza in esame nega che questo potere possa spettare in via subordinata alle Regioni, per contrasto costituzionale con l’articolo 117 della Costituzione (potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente).
    Tanto precisato, i Giudici amministrativi deducono che  laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

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