• Principio di precauzione, TAR Piemonte

    Secondo i Giudici:

    • … le Amministrazioni hanno ritenuto doverosa l’applicazione del c.d. “principio di precauzione”, discendente dalle disposizioni del Trattato UE (art. 191 TFUE) e ripreso nell’ordinamento interno dall’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, “il quale (principio) postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre” (Consiglio di Stato sez. III  06 febbraio 2015 n. 605) e comporta che “quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali” (Consiglio di Stato sez. IV  11 novembre 2014 n. 5525).  
    • … Giova osservare, in primo luogo, che l’art. 3-ter comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 2006 prevede che “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

      In particolare, è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso dalla Sezione quello per cui “il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; l’applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali” (Consiglio di Stato, sez. V,  18 maggio 2015 n. 2495).  

      La valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui sia riscontrabile un’evidente sproporzione tra l’utilità pubblica e privata derivante dall’attività pericolosa (la possibilità di conferire rifiuti non pericolosi in un nuovo sito di discarica) e gli effetti potenzialmente disastrosi derivanti dall’ipotetico realizzarsi dei rischi paventati dall’Amministrazione (la contaminazione dell’acquifero profondo, in un’area contraddistinta dalla presenza di numerosi pozzi a servizio dei Comuni circostanti).

    Qui la Sentenza TAR Piemonte 2018 99

Comments are closed.