Secondo i Giudici del TAR:
A) .. E’ vero che il punto 2.4.3. dell’Allegato al D.Lgs. n. 36/2003 non prevede espressamente la sostituibilità dei materiali naturali con materiali sintetici, ma è anche vero che la norma non pone alcun divieto in tale senso. Ma, del resto, l’esigenza a cui sono finalizzate le pertinenti prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2003 (le quali sono di per sé abbastanza risalenti nel tempo, come ancor più risalente è la direttiva comunitaria di riferimento) è quella di evitare che dalla discarica fuoriescano emissioni nocive e dunque qualsiasi soluzione tecnica che consenta di raggiungere tale obiettivo non può essere vietata in via di principio (visto anche il notevole progresso tecnico che si è registrato nel settore dei materiali c.d. geosintetici). Naturalmente l’autorità competente deve verificare in sede autorizzatoria l’equivalenza dei materiali ed imporre specifiche prescrizioni inerenti la fase attuativa.
B) .. Come è abbastanza agevole osservare, il principio di precauzione non costituisce di per sé un parametro di legittimità dei provvedimenti in materia di V.A.S./V.I.A./A.I.A., trattandosi di un concetto giuridico indeterminato che non può essere ovviamente applicato nel senso patrocinato in ricorso, pena il sostanziale blocco di qualsiasi attività umana potenzialmente idonea ad incidere sulla salute umana. Il principio de quo diviene invece un utile parametro di valutazione laddove esistano documentati rischi per la salute umana derivanti da attività in grado di produrre emissioni nocive per le matrici ambientali sensibili o direttamente per l’uomo (e in questo senso è da leggere la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 163/2015, le cui conclusioni non possono essere estese a vicende diverse da quella che era alla base di quel contenzioso, essendo diverso il contesto ambientale di riferimento e trattandosi in quel caso di intervento che apportava modifiche sostanziali ad un impianto preesistente – vedasi il paragrafo 1.2. della sentenza. Inoltre, come risulta dal successivo par. 8.2. in quel caso erano stati accertati superamenti dei valori di legge con riguardo ad alcune sostanze inquinanti, per cui l’assunto del soggetto proponente, incautamente condiviso dalle amministrazioni competenti, secondo cui dalla realizzazione dell’impianto non sarebbe derivato alcun peggioramento del bilancio ambientale, è stato ritenuto dal Consiglio di Stato privo di fondamento scientifico).
Qui la sentenza TAR Marche 2018 91