• Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi

    Pubblicato dal Ministero dell’Ambiente con circolare del 15 marzo 2018 un documento con indicazioni pratiche per la riduzione dei rischi nello stoccaggio, la riduzione del rischio incendio.

    Dopo aver analizzato il contesto autorizzativo, autorizzazione integrata ambientale art. 208 del d. Lgs. 152/06 o procedura semplificata art. 216 del d. Lgs. 152/06, adempimenti per attività allegato I al d.P.R. 151/2011, le garanzie finanziarie, il documento affronta la prevenzione del rischio incendio: “L’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione”.

    La Circolare prevede che la responsabilità della gestione operativa dell’impianto sia affidata ad un direttore tecnico (nella fattispecie il responsabile tecnico, idoneo ex articolo 13, D.M. 120/2014) e che questo debba essere sempre presente in impianto“In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120” che così recita:  “1. L’idoneità di cui all’articolo 12, comma  4,  lettera  c),  è attestata mediante una  verifica  iniziale  della  preparazione  del soggetto e, con cadenza  quinquennale,  mediante  verifiche  volte  a garantire il necessario aggiornamento. (art. 12 comma 4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività  per  i  quali  è richiesta l’iscrizione; c) idoneità di cui all’articolo 13.)”

    Infine con riferimento alle garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, d. Lgs 152/2006, si ritiene necessario che siano commisurate anche al rischio incendio e che le Autorità competenti estendano l’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata.

    Qui la circolare circolare_prot_4064_15_03_2018

     

     

     

     

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