I Giudici del Consiglio di Stato si sono espressi sul diniego dell’autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali.
I Giudici hanno così deciso:
… il giudizio compiuto dall’Amministrazione nel frangente di cui è causa è connotato da una ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari, caratterizzati da ampi margini di opinabilità, con la conseguenza che tale attività amministrativa può essere sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.
… quanto all’asserita non sufficiente ponderazione dei pareri positivi della Soprintendenza, dell’ARPA Puglia, dell’Autorità di Bacino e dell’ASL Foggia, con particolare riferimento agli apporti delle Amministrazioni deputate alla tutela dei valori prettamente ambientali, il Collegio osserva che: … c) la regola delle “posizioni prevalenti” espresse in sede di conferenza di servizi presenta un contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del loro eventuale dissenso, con la conseguenza che l’applicazione di essa rientra nell’autonomia del potere provvedimentale – di natura discrezionale – dell’Autorità, purché dotato di adeguata motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273; sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084)
… Infine, stante la condivisibilità della valutazione negativa della Provincia di Foggia, per l’appunto fondata anche (e soprattutto) sul contrasto con gli strumenti urbanistici, non assume rilievo ai fini della presente decisione l’esame della questione attinente alla ammissibilità della modifica degli strumenti urbanistici vigenti in caso di esito positivo della conferenza di servizi ex art. 208 d.lgs. n. 156/1992, anche in presenza di espresse manifestazione di dissenso motivato resa da parte degli enti territoriali titolari delle competenze urbanistiche sull’area di interesse.
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