• presentazione VIA, NO legittima aspettativa

    Secondo i Giudici:

    … Scendendo all’esame del merito del gravame si rileva, come si è già detto, che vi è stata adozione di una variante parziale al PRG, tale da imprimere all’area di proprietà della attuale appellata, una destinazione a zona agricola “E”, anziché “F”, in recepimento di osservazioni finalizzate ad accertare la presenza di un’area boscata, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 28 del 2001”.

    Tanto ha infine disposto il Comune di Orvieto con le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 113/2011 e 33/2012.

    Orbene, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, appare evidente come l’ente territoriale ben possa, per la migliore tutela della pluralità di interessi pubblici ad esso attribuita, imprimere ad un suolo una particolare destinazione (nel caso di specie, zona “E”, in luogo della precedente “F”), dovendosi riaffermare come il sindacato giurisdizionale di legittimità in ordine alle scelte urbanistiche possa valutare le stesse, oltre che in verifica dell’eventuale sussistenza del vizio di incompetenza, anche per il vizio di eccesso di potere per illogicità, dovendosi assolutamente evitare di debordare nel non ammesso sindacato sul merito delle scelte amministrative….

    non appare sussistente “una legittima aspettativa meritevole di tutela”, derivante dal fatto che la società appellata, in ordine all’area di sua proprietà ed oggetto di nuova e diversa zonizzazione “aveva presentato un progetto di revamping esaminato in sede di VIA/AIA”. Ed infatti, per un verso, non essendo stato ultimato il relativo procedimento, la mera presentazione di una istanza non può costituire ex se “legittima aspettativa”, impeditiva di qualsivoglia nuova determinazione urbanistica …

    La sentenza qui CdS 2017 4352

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