• V.I.A. – A.I.A. istruttoria completa ed autosufficiente

    I Giudici sono chiamati a giudicare l’autorizzazione VIA rilasciata ad una discarica di rifiuti ritenendo che la carenza di accertamenti istruttori non sia sanabile con una integrazione postuma dell’ambito del procedimento A.I.A. .

    Secondo i Giudici infatti

    • .. gli accertamenti istruttori posti in essere ai fini del rilascio della VIA devono essere completi ed esaustivi, non potendo l’eventuale carenza degli stessi essere sanata, attraverso un’integrazione postuma, nell’ambito del diverso procedimento preordinato al rilascio dell’AIA, pena l’illegittimità della VIA per difetto di istruttoria, vizio che, ovviamente, può esser fatto valere dal soggetto leso ai fini di ottenerne l’annullamento.
    • .. il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, atteso che la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare), la seconda – introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto (Cons. Stato, Sez. V, 17/10/2012, n. 5292 e 26/1/2015, n. 313; Sez. IV, 18/7/2017, n. 3559; Sez. VI, 19/3/2012, n. 1541).
    • La logica conseguenza di ciò è che ciascuno dei due titoli abilitativi (VIA e AIA) dev’essere sorretto da una propria istruttoria completa e autosufficiente.
    • Ciò vale, in particolare per la VIA, il cui esito positivo costituisce presupposto per il rilascio dell’AIA (cfr. citato Cons. Stato, Sez. V, 6/7/2016, n. 3000).

     

    Qui la sentenza del C.d.S. CdS 2018 3034

     

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