I Giudici del TAR hanno accolto la tesi della provincia che ha negato l’A.I.A. per un impianto di smaltimento rifiuti pur avendo ottenuto la favorevole V.I.A.
Il punto nodale della controversia è costituito dal divieto di localizzazione dell’impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, ai sensi del PRGRS della Regione Puglia, oltre che in area classificata come Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/Puglia.
L’impugnato diniego di AIA, alla luce della sua inequivocabile motivazione, configura un mero atto applicativo del PRGRS, il quale, rispetto al primo, costituisce l’atto generale presupposto che in esso trova la sua applicazione e che avrebbe dovuto essere impugnato congiuntamente allo stesso, al fine di costituire il presupposto processuale per l’auspicata accoglimento della domanda di annullamento.
ed inoltre
Se il successivo art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che l’approvazione del progetto di un nuovo impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi, costituisca, ove occorra, automatica variante allo strumento urbanistico, ciò non può condurre a far ritenere che l’ordinamento incentivi e supporti la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali in area agricola.
La sentenza si può scaricare qui TAR Puglia 2016 713
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