• costi chiusura discarica, pagherà A.M.A.

     

     

    La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a dirimere un importante contenzioso tra l’A.M.A. e la COLARI (avv.to Cerroni) in merito a:

    1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).
    2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente SpA (in prosieguo: l’«A.M.A.»), responsabile del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani solidi per il Comune di Roma (Italia), e il Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri., gestore della discarica di Malagrotta (Regione Lazio, Italia), in merito ai maggiori oneri connessi all’obbligo del Co.La.Ri. di assicurare la gestione successiva alla chiusura di detta discarica per un periodo di almeno 30 anni, invece dei 10 anni inizialmente previsti.

     

    I giudici hanno così stabilito:

     

    Nel caso di specie, la discarica di Malagrotta era in funzione alla data di recepimento di detta direttiva e la sua chiusura è avvenuta mentre vigeva quest’ultima.

    Occorre aggiungere che i costi stimati di gestione successiva alla chiusura della discarica, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 1999/31, devono essere effettivamente connessi agli effetti sull’ambiente che i rifiuti depositati in una determinata discarica potrebbero avere. A tal fine è opportuno valutare tutti gli elementi pertinenti relativi alla quantità e alla tipologia dei rifiuti presenti nella discarica e che possono sorgere durante il periodo di gestione successiva alla chiusura.

    Per definire i costi di gestione successiva alla chiusura di una discarica a un livello che consenta di rispondere in modo efficace e proporzionato all’obiettivo contemplato all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31, vale a dire limitare i rischi per l’ambiente che una discarica può rappresentare, una tale valutazione deve tenere conto anche dei costi già sostenuti dal detentore e dei costi stimati per i servizi che saranno prestati dal gestore.

    Nel caso di specie, l’importo che il Co.La.Ri. è legittimato ad esigere da parte dell’A.M.A. deve essere determinato tenendo conto degli elementi menzionati ai precedenti punti 60 e 61 e presentati nel piano di riassetto della discarica sottoposto all’autorità competente, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/31. Il livello di tale importo deve inoltre essere fissato in modo da coprire esclusivamente l’aumento dei costi di gestione connesso alla proroga di 20 anni del periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

    Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.

     

     

    qui la sentenza  Corte Europea causa C 15 19

     

     

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