• Abbandono di rifiuti e discarica abusiva

    Secondo i giudici:

    .. si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; Sez. 3, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti, Rv. 229062) .

    Si aggiungeva che la discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

    Si ricordava anche come si sia ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 241533; Sez. 3, n. 2485 del 9/10/2007(dep. 2008), Marchi, non massimata sul punto).

    Si osservava, poi, che le condotte sanzionate dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152\06 riguardano, inoltre, tanto la «realizzazione» che la «gestione» della discarica abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12753 del 5/10/1994, Zaccarelli, Rv. 199385), le quali hanno precisato che la realizzazione «consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.», mentre la gestione «presuppone l’apprestamento di un’area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell’attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle peri! compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica». 

    Si rammentava, inoltre, che si è ulteriormente precisato, in un’occasione, come il reato di discarica abusiva possa configurarsi anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Sez. 3, n. 163 del 4/11/1994 (dep. 1995), Zagni, Rv. 200961 non massimata sul punto), precisando anche che questa Corte ha anche chiarito le differenze tra le condotte appena descritte e quelle che configurano mero abbandono di rifiuti, evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3, n. 25463 del 15/4/2004, P.M. in proc. Bono, Rv. 228689).

    cass pen 2017 18399

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