• ARPA, errore nel RdP e inattendibilità dei risultati

     

     

    Oggetto della sentenza è anche l’analisi del test di tossicità sulle acque di scarico.

    La temperatura di conservazione del campione non è stata rispettata ed a nulla è valsa la giustificazione dell’ARPA (“errore materiale dell’operatore”, certificazione ACCREDIA .. ), secondo i Giudici ciò rende in definitiva inattendibili i risultati del test di tossicità eseguito, con conseguente illegittimità sul punto degli atti impugnati.

     

     

    Questo in particolare, sul punto recita, la sentenza:

    In particolare, il campione, per poter essere trasferito dal Dipartimento di XXXX al Laboratorio di XXXX, è stato necessariamente congelato, conformemente alla procedura interna PG 28 DP – BA Rev.11 poiché i test eco-tossicologici vengono eseguiti in tempi diversi rispetto ad altre analisi. Pertanto, il campione così congelato, giunto al Laboratorio ARPA di XXX in data 7 novembre 2018, è stato riposto nuovamente in congelatore, in attesa di essere sottoposto ad analisi. L’indicazione della ‘temperatura di arrivo rilevata 4°C indicata nel RdP [Rapporto di Prova, ndr] 23815-2018 rev.0, rappresenta un evidente errore materiale effettuato dall’operatore in fase di accettazione; infatti nel medesimo RdP è detto che ‘Test report: i campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16’. Valga qui evidenziare che il laboratorio ARPA è accreditato (Accredia) ed utilizza il metodo ufficiale UNI EN ISO 11348-3:2009.

    – la situazione di oggettiva incertezza sulla corretta conservazione del campione di acqua poi oggetto di analisi da parte del Laboratorio ARPA di XXXX – quanto al decisivo aspetto della relativa temperatura, che per il periodo de quo, compreso tra il 18 settembre e il 12 novembre 2018, doveva essere quanto meno uguale o inferiore a -18 °C, laddove invece dagli stessi atti del Laboratorio ARPA risulta una temperatura di ‘arrivo’ di 4 °C – rende in definitiva inattendibili i risultati del test di tossicità eseguito, con conseguente illegittimità sul punto degli atti impugnati.

    – né tale valutazione può essere concretamente superata dalla deduzione della difesa di ARPA secondo cui, come appena scritto, “L’indicazione della ‘temperatura di arrivo rilevata 4°C indicata nel RdP 23815-2018 rev.0, rappresenta un evidente errore materiale effettuato dall’operatore in fase di accettazione; infatti nel medesimo RdP è detto che ‘Test report: i campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16’. Valga qui evidenziare che il laboratorio ARPA è accreditato (Accredia) ed utilizza il metodo ufficiale UNI EN ISO 11348-3:2009”: quella di un errore materiale dell’operatore, difatti, resta al più una mera ipotesi, certamente insufficiente a restituire una piena credibilità all’esame in parola.

     

    qui la sentenza TAR Lecce 2020 1379

     

     

     

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