• Adozione delle misure di cui all’art. 217 R.D. n° 1265/34

    Secondo i Giudici del CdS

    Ai sensi dell’art. 29 decies, comma 10, del testo unico dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione da parte del Comune delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34). In particolare, il provvedimento di inibizione dell’attività insalubre di un’industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l’inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità

    qui la sentenza CdS 2018 6824

Comments are closed.