• diffida A.I.A.

    Secondo i Giudici:

    La diffida si fonda, invero, su una relazione dell’ARPAV dai contenuti incerti e dubitativi con la quale i funzionari che hanno eseguito i sopralluoghi si sono limitati a segnalare alcune “criticità” relative alla gestione dei rifiuti, senza tuttavia prendere posizione in maniera chiara e netta in ordine a eventuali inadempimenti da contestare al Consorzio.

    Nella suddetta relazione non è dato riscontrare l’accertamento di veri e propri inadempimenti del Consorzio agli obblighi in tema di gestione dei rifiuti: quelle segnalate appaiono piuttosto come mere ipotesi di inadempimento, limitandosi i funzionari dell’ARPAV a segnalare “criticità” e a manifestare “dubbi” in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti, talora finanche rinviando a successive indagini che non consta siano mai stati espletate.

    In assenza di ulteriori accertamenti e/o approfondimenti istruttori, una simile relazione, dal contenuto incerto e dubitativo, non poteva essere posta a fondamento dell’impugnata diffida, tenuto altresì conto della gravità delle conseguenze derivanti dall’eventuale inadempimento delle prescrizioni in essa contenute che, ove disattese, possono determinare la revoca dell’AIA.

    qui la sentenza TAR Venezia 2017 550

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