• Avvelenamento acque, solo in caso di esistenza effetti nocivi per salute

    Secondo i Giudici

    L’avvelenamento deve riferirsi a condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute), pericolosità che va scientificamente accertata. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. E, a tale riguardo, si è precisato che non è corretto il riferimento a schemi presuntivi; né il mero superamento di “limiti – soglia”, di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo. Detta pericolosità deve dunque potersi ritenere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute” 

    In altre parole anche se il reato di avvelenamento è di pericolo presunto, occorre che un “principio di avvelenamento” vi sia comunque stato.

    Qui la sentenza Cassazione penale 2018 25547

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