• siti inquinati, contaminazione storica. Parere del CdS

    Vi è l’obbligo per il proprietario e/o il gestore del sito, di adottare misure di prevenzione, anche in caso di contaminazioni storiche, in caso di pericolo di aggravamento della contaminazione.

    Secondo i Giudici:

    Come affermato dalla norma di legge (art. 242) e ribadito dalla sentenza dell’Adunanza plenaria, le misure di prevenzione a carico del proprietario si applicano anche alla c.d. contaminazioni storiche. Occorre dunque valutare se la barriera idraulica e l’efficientamento del sistema di trattamento siano configurabili come misure di prevenzione e se la Caffaro SPA possa considerarsi, ai fini dell’applicabilità delle misure medesime, come proprietario e/o gestore e dunque obbligata all’adozione di tali misure nel caso in cui emerga un pericolo di contaminazione ulteriore rispetto a quello causato dal responsabile.

    Obietta il ricorrente a proposito della costruzione della barriera idraulica e dell’efficientamento del sistema di trattamento delle acque che non si tratterebbe di misure di prevenzione dal momento che non ricorrerebbero i requisiti previsti dall’art. 240 lettera i) d.lgs. 152/2006 a norma del quale si definiscono “ i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;”. Si afferma infatti da parte ricorrente che la contaminazione duri da lungo tempo, che non vi siano condizioni di emergenza e non sussista una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente. Omette il ricorrente di esaminare la correlazione tra misure di prevenzione ed omissione, concentrando invece l’attenzione su quella tra le misure e l’evento. Nel caso di specie il rischio imminente riguarda la possibilità che, in assenza dell’adozione di misure preventive, vi sia ulteriore contaminazione. La correlazione nel caso di specie va pertanto riferita non ad un evento di contaminazione bensì ad un comportamento omissivo del responsabile dell’inquinamento tenuto ad adottarle ai sensi dell’articolo 245 d.lgs. 152/2006. Coerentemente con il principio di precauzione di cui all’art. 173 TFUE anche i comportamenti omissivi, che causano la mancata riduzione del danno ambientale ovvero il suo incremento, devono considerarsi rilevanti per valutare an e quomodo del dovere di intraprendere misure di prevenzione. E’, nel caso di specie, a fronte della mancata adozione di misure dirette a contrastare la contaminazione che sorge il dovere di adozione delle misure di prevenzione. Deve dunque ritenersi corretto il richiamo alle misure di prevenzione riferendosi queste, alla luce della integrale lettura della norma, non solo ad eventi ma anche ad omissioni. Giova ricordare peraltro che perché sorga tale dovere non è necessaria la colpa o il dolo del soggetto gravato, essendo sufficiente provare la condizione di proprietario o gestore e la correlazione tra questa posizione ed il controllo sul rischio di ulteriore contaminazione ( CGUE C-129/16). Si tratta di misure non aventi carattere sanzionatorio, il cui obiettivo non è quello di dissuadere il destinatario dal compimento dell’illecito bensì di imporre la riduzione degli effetti sull’ambiente a chi si trova nella condizione di controllare meglio il rischio di ulteriore contaminazione.

    Qui il parere CdS Parere 00798 2015 del 06 06 2018

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